<p><span style="color:#c0392b"><strong>Cos'è</strong></span></p>
<p>L'Accesso Civico "generalizzato" (ai sensi dell'art. 5, co. 2 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Decreto Trasparenza modificato con D. Lgs. 97/2016) sancisce il diritto di <strong>chiunque</strong> di richiedere <strong>dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria</strong> nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.</p>
<p>L’esercizio del diritto di Accesso Civico "generalizzato" non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.</p>
<p>L’esercizio del diritto è gratuito salvo il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione dei documenti su supporti materiali sulla base delle tariffe stabilite dalla delibera della Giunta comunale. L’istanza deve indicare i dati, le informazioni e i documenti richiesti.</p>
<p><span style="color:#c0392b"><strong>Avvertenze preliminari alla presentazione dell'istanza</strong></span></p>
<p>1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto .<br />
2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’ente dispone.<br />
3. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’ente .<br />
4. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.</p>