<p><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:18px"><strong>Cos'è</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size:18px">Il diritto all'<strong>accesso civico semplice</strong> riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).<br />
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.<br />
<br />
La domanda di accesso civico semplice non è motivata, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. <br />
<br />
Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali.</span><br />
</p>
<p><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:18px"><strong>Tempi di istruttoria</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size:18px">Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda con un provvedimento espresso e motivato del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.<br />
<br />
In caso di accoglimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale, nonché provvede alla trasmissione dei documenti, informazioni e dati, qualora siano richiesti espressamente dall’ istante.</span></p>