Istanza di accesso civico semplice

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<p><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:18px"><strong>Cos&#39;&egrave;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:18px">Il diritto all&#39;<strong>accesso civico semplice</strong>&nbsp;riguarda la possibilit&agrave; di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).<br /> Pu&ograve; essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell&#39;amministrazione.<br /> <br /> La domanda di accesso civico semplice&nbsp;non &egrave; motivata, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti;&nbsp;&egrave; rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.&nbsp;<br /> <br /> Il rilascio di dati o documenti &egrave; gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali.</span><br /> &nbsp;</p> <p><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:18px"><strong>Tempi di istruttoria</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:18px">Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda con un provvedimento espresso e motivato del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.<br /> <br /> In caso di accoglimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione in &ldquo;Amministrazione trasparente&rdquo; delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l&#39;avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale, nonch&eacute; provvede alla trasmissione dei documenti, informazioni e dati, qualora siano richiesti espressamente dall&rsquo; istante.</span></p>